Aldilà delle notizie divulgate da alcuni siti che provano a smentire l’esistenza dell’agevolazione fiscale per la creazione di una pavimentazione esterna, nessuno è andato ad analizzare ed approfondire ciò che nel sito dell’Ufficio Entrate c’è scritto e che bisogna solo interpretare. Abbiamo più volte abbattuto con grande soddisfazione le tesi di commercialisti, geometri e CAF, dimostrando loro che si poteva ottenere la detrazione per una pavimentazione esterna, in quanto l’Ufficio Entrate lascia intendere senza specificare nel dettaglio.
Partendo dal presupposto che Il prato sintetico è realmente per sua costituzione una pavimentazione, e come tutte le pavimentazioni (drenati e rimovibili), può essere detraibile anche per le singole unita abitative, ma per ottenerla, non si deve percorrere l’iter della manutenzione ordinaria di edilizia pubblica, in quanto per questo tipo di intervento, come cita la specifica normativa vigente del 2001, non la prevede. L’unica eccezione per ottenerla in questo caso è in regime di manutenzione straordinaria di edilizia pubblica inserendo la richiesta della detrazione per realizzazione di una nuova pavimentazione esterna all’interno della pratica aperta (Cila o Scia).
Esaminato questo aspetto fiscale e legale dove tutti si fermano e non vanno oltre pensando di aver trovato la soluzione, noi nel sito dell’Ufficio Entrate , abbiamo trovato l’iter che ci da il riscontro certo che la creazione di nuova pavimentazione esterna per una singola unità abitativa privata può usufruire dell’agevolazione fiscale di detrazione del 50% e di conseguenza anche il prato sintetico.
Tenete a mente questa frase: “Vendita e posa di prato sintetico, per nuova pavimentazione dove prima non c’era in abitazione privata”, dicitura che va messa sulla fattura di saldo lavoro e la causale del bonifico di pagamento dello stesso.
Partiamo leggendo il contenuto della pagina del sito dell’Ufficio Entrate in cui traccia le linee guida della normativa che tratta delle agevolazioni fiscali, che sono state prorogate anche per l’anno 2022. Esso cita, che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del DPR 917/86, possono usufruire delle agevolazioni fiscali. Tale Decreto consiste nella detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unita immobiliare. Per le spese sostenute nel periodo tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a € 96.000 l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio ed è tutt’ora in vigore.
Analizzando le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio riservate alle singole unità abitative private, aldilà dei soggetti che possono usufruirne, esamineremo la tipologia di intervento in cui il prato sintetico rientra nella detrazione.
Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono:
- manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Anche se bisogna andare alla ricerca dei cavilli, dobbiamo considerare in generale che la pavimentazione esterna è un intervento di ristrutturazione edilizia che viene citato nelle agevolazioni fiscali per singole unita abitative private, e precisamente nelle tabelle riassuntive, dove vengono elencati tutti gli interventi in ordine alfabetico che ne usufruiscono. Alla lettera P troviamo “Pavimentazione Esterna” in cui nella tabella interna si specifica:
“Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando superficie e materiali”.
L’ufficio entrate in questo caso, scrive semplicemente questa dicitura senza fare riferimento a nessuna legge. Quindi e chiaro che le pavimentazioni esterne nelle singole unità abitative, sono ammesse alla detrazione IRPEF, e la prerogativa dell’intervento è la novità, per cui, nel caso in cui si realizzi una pavimentazione dove prima non esisteva rappresenta un valido motivo per chiedere il bonus, e il cambio di materiale non rappresenta un ostacolo.
Stabilito che tutte le nuove pavimentazioni esterne sono detraibili, anche la pavimentazione di prato sintetico, o in gomma comprese le mattonelle antitrauma lo saranno, in tutte le zone dove precedentemente non esisteva pavimentazione. Come nel giardino, che è possibile pavimentare e quindi accedere agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni al 50%. Addirittura si può godere della detrazione anche se si vuole trasformare il bordo piscina, passando dal terreno alla pavimentazione.
Se invece si vuole sostituire un pavimento che già esisteva, questo presuppone la modifica della forma, della superficie e dei materiali. In questo caso, si potrebbe trasformare la terrazza in giardino pensile. Ma nello specifico, quando si parla di cambio di forma, non esiste una vera e propria precisazione al riguardo (“Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando superficie e materiali”).
Nel caso in cui si voglia sostituire il pavimento esterno mantenendo materiali e forma esistenti, allora è necessario che l’intervento sia motivato da opere detraibili. Come per esempio, se si vuole rimodernare un impianto idrico che attraversa il suolo sotto il pavimento esterno e quindi è necessario intervenire su di questo, allora si può rifare la pavimentazione con gli stessi materiali.
- In caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono sempre detraibili;
- per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno, occorre modificare materiale e superficie\forma;
- in caso di semplice sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono detraibili eccetto i casi in cui siano motivate da lavori rientranti nella dicitura di “ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali.
Fino ad ora abbiamo parlato di ò che concerne l’aspetto fiscale per ottenere uno sgravio, ora invece andiamo ad occuparci dell’aspetto tecnico dell’intervento e le eventuali autorizzazioni da richiedere al comune.
Nell’Art. 6 del Testo Unico di Edilizia, sono indicati gli interventi che posso essere eseguiti senza nessuna autorizzazione o comunicazione e sono:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Tutti le altre tipologie di interventi hanno bisogno di:
- la comunicazione di inizio lavori asseverata o CILA (art. 6-bis del TUE);
- il permesso di costruire o PdC (art. 10 del TUE);
- la segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (art. 22 del TUE).
Aldilà di tutti questi cavilli dobbiamo fare le considerazioni in merito alla natura del materiale con cui è costituito il prato sintetico ed il perché viene usato, cosa che a tanti tecnici, geometri e commercialisti sfugge.
- Esso è assimilabile ad una pavimentazione perché è costituito da materiale semirigido, che serve per coprire un area costituita da pavimentazioni preesistenti fatte di terra, cemento o altro materiale non rimovibile e fisso.
- Il prato sintetico è una sorta di tappeto che può essere rimovibile perché è solo appoggiato e non fissato con opere murarie.
- Il prato sintetico è un tappeto drenante, in quanto sono presenti sulla sua superfice dei fori a distanze regolari che mediamente garantiscono un drenaggio di 85 litri al minuto per metro quadrato (Eurocesped-Florartegarden dichiarano su ogni scheda tecnica di ogni modello di prato sintetico il drenaggio espresso in litri al minuto al metro quadrato).
- Il prato sintetico Eurocesped possiede una certificazione rilasciata dall’ Aitex (Istituto Tessile spagnolo) che lo ha analizzato ed esaminato nella sua composizione chimica, reattività, che lo dichiara autoestinguente ed ignifugo e non inquinante.